La sottoscrizione del contratto
Scrittura privata
Il genealogista successorio propone al chiamato all’eredità – che ignora i propri diritti – di rivelarglieli in cambio di un compenso calcolato in base percentuale rispetto alla quota netta che gli spetta alla fine della fase liquidatoria.
La validità e la meritevolezza dell’interesse perseguito dal contratto di rivelazione è stato stabilito anche dalla sentenza di Cassazione civile, sez. VI, 14 maggio 2014, n. 10397 ai sensi della quale :
“Il contratto atipico mediante il quale un operatore economico, […], offra di rivelarne gli estremi agli ignari beneficiari, dietro promessa di un compenso, è sorretto da adeguata causa giustificativa solo quando l’acquisizione dell’informazione sia frutto di un’attività non casuale, bensì professionalmente organizzata a tale scopo dal proponente, risolvendosi”.
Il contratto di rivelazione garantisce all’erede la totale assenza di rischi finanziari, compresi quelli che deriverebbero da un’eredità che dovesse rivelarsi fonte di debito.
È importante evidenziare che il contratto di rivelazione non costituisce in nessun caso accettazione dell’eredità che viene fatta in un secondo momento, dopo essersi assicurati, tramite inventario, che l’asse ereditario comprende una parte attiva di gran lunga superiore a quella passiva.”
Lo Studio Giordanengo è disponibile ad incontrare gli eredi ed i loro legali.